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NORME GENERALI DI GARANZIA

Premesso che con il decreto legislativo 02/02/02 n 24 è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 1999/44/CE "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo". Il legislatore italiano ha dato recepimento alla direttiva inserendo le nuove norme nel codicecivile e più specificatamente inserendo il paragrafo "1 bis - della vendita dei beni di consumo" (ART.1519 BIS - 1519 NONIES) nella sezione del libro delle obbligazioni dedicata alla vendita di beni mobili.
1. Condizioni generali
| 1.1 |
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la garanzia standard è applicabile esclusivamente al climatizzatore ed ai dispositivi che lo compongono, quindi, non contempla alcuna parte dell'impianto. |
| 1.2 |
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le prestazioni in garanzia devono essere effettuate da personale autorizzato. |
| 1.3 |
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Le clausole riportate nelle presenti Norme, possono essere modificate esclusivamente da LG Electronics, Sanyo e Mitsubishi; nessun altro è autorizzato a rilasciarne verbali o scritte. |
| 1.4 |
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Le modalità delle presenti condizioni di garanzia standard sono valide esclusivamente per il territorio italiano. |
2. Durata e decorrenza
| 2.1 |
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I climatizzatori commercializzati da Opera s.r.l. sono garantiti per due (2) anni a partire dalla data di consegna certificata dal documento fiscale di accompagnamento.
Le norme che regolano il periodo di copertura dei climatizzatori sono specificate nel punto 3. |
| 2.2 |
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Qualsiasi modifica nei termini di tempo dovrà eventualmente essere preventivamente approvata da Opera s.r.l. |
| 2.3 |
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Qualora, per qualsiasi motivo, la data dei periodi di garanzia non fosse documentabile da parte del Cliente, Opera s.r.l. si riserva il diritto di stabilire la decorrenza delle data di fabbricazione del climatizzatore. |
3. Modalità
| 3.1 |
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La garanzia è subordinata alla denuncia di vizi o difetti dei componenti costituenti il climatizzatore attraverso un Centro assistenza autorizzato LG Electronics presente sul territorio. |
| 3.2 |
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Durante il PRIMO e SECONDO anno, LG Electronics, Sanyo e Mitsubishi, si impegnano a fornire, franco destino, i ricambi necessari alla riparazione ed all'effettuazione della riparazione stessa attraverso centri tecnici da Opera s.r.l. autorizzati.
Sarà addebitato al Cliente il solo "Diritto di chiamata" stabilito a discrezione del tecnico incaricato. |
| 3.3 |
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Trascorsi o decaduti i termini di garanzia, sono a carico dell'utente sia il costo dei ricambi sia le spese di monodopera necessaria per la riparazione del climatizzatore. |
4. Esclusioni
| 4.1 |
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La garanzia LG Electronics, Sanyo e Mitsubishi decade in caso di: |
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installazione incompleta |
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errata installazione o non conformità alle specifiche LG Electronics, Sanyo e Mitsubishi |
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cattiva manutenzione del climatizzatore o dell'impianto ad esso allacciato, danni da trasporto o movimentazione non contestati all'atto della consegna |
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trascuratezza od uso improprio |
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alimentazione elettrica istantanea o continuativa al di fuori dei valori di targa del climatizzatore |
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urti o caduta di corpi estranei |
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manipolazione o danni effettuati da personale non autorizzato |
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danni da agenti atmosferici, atti vandalici in genere. |
| 4.2 |
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Le condizioni relative alle spese di manodopera riportate al punto 3.2 non sono applicabili nei seguenti casi: |
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eventuali ponteggi o strutture necessarie per garantire l'accessibilità al climatizzatore |
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richiesta di sopralluogo per verifiche applicative. |
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